società
Smog, torna il blocco del traffico
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Smog, torna il blocco del traffico
Da oggi, martedi' 27 dicembre, stop alle auto. Cittadini informati anche con messaggi telefonici vocali
Torna da oggi, martedì 27 dicembre, il blocco del traffico per lo sforamento consecutivo, negli ultimi giorni, dei limiti del parametro PM10, come rilevato dalla centralina di Porta Romana.
Sono quindi stati attivati i provvedimenti eccezionali di blocco del traffico previsti dal piano regionale per la qualità dell'aria e attuati con l'ordinanza sindacale 12 del 2015, con le limitazioni al traffico previste nelle giornate di domenica e lunedì per alcune categorie di veicoli.
L'ordinanza prevede il ritorno alla normalità del traffico nel momento in cui il parametro del PM10 scenderà sotto il limite per due giorni consecutivi feriali. La popolazione verrà avvertita anche attraverso messaggi telefonici vocali.
Ordinanza comunale.
Dal 1 novembre 2016, al 31 marzo 2017, nelle giornate di domenica e di lunedì, tornano in vigore i provvedimenti di limitazione del traffico in tutto il territorio comunale delimitato dal perimetro identificato come "Ambito di riduzione del traffico", quale attuazione della misura "M1T02 - Giornate programmate di chiusura al traffico", prevista dal "Piano regionale per la qualità dell'aria".
Di seguito vengono riportati i provvedimenti emessi dal comune di Foligno per la tutela della qualità dell'aria di cui si consiglia la lettura, con particolare riferimento all'ordinanza sindacale n. 12 del 27/01/2015.
Il personale del Servizio Ambiente (0742 330346) e della Polizia Municipale (0742 330666) sono a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.
Provvedimento principale (Ord. 12 del 27 gennaio 2015)
1. A partire dal primo novembre primo novembre primo novembre fino al trentuno marzo trentuno marzo trentuno marzo di ogni anno, nelle giornate di domenica e lunedì domenica lunedì, in tutto il territorio comunale delimitato dal perimetro identificato come "Ambito di riduzione del traffico "Ambito di riduzione del traffico "Ambito di riduzione del traffico" nell'allegato cartografico al presente
provvedimento, è introdotto il DIVIETO ASSOLUTO DEL DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE NELLE FASCE LA CIRCOLAZIONE NELLE FASCE ORARIE 8,30 - ORARIE 8,30 - 12,30 e (15.30 12,30 e (15.30 12,30 e (15.30 - 19.30) 19.30) per le seguenti tipologie di veicoli:
- Autovetture Euro 0, Euro 1 (direttive 91/441/CEE; 93/59/CEE), Euro 2 , Euro 2 (direttive 91/542/CEE-B; 94/12/CEE; 96/1/CE; 96/44/CE; 96/69/CE; 98/77/CE;), Euro 3 , Euro 3 (direttive 98/69/CE; 98/77/CE rif. 98/69/CE; 99/96/CE; 99/102/CE rif. 98/69/CE; 2001/1/CE rif. 98/69/CE; 2001/27/CE; 2001/100/CE-A; 2002/80/CE- A;2003/76/CE), benzina e diesel benzina e diesel;
- Autoveicoli adibiti a trasporto merci Autoveicoli adibiti a trasporto merciEuro 0 a benzina e Diesel Euro 0 a benzina e Diesel non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 StI CEE, Euro 1 Diesel Euro 1 Diesel non conformi alle direttive 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE;
- Ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruot Ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0 e Euro 0 (non conformi alla direttiva 97/24/CE immatricolati prima del 17/06/1999) ed Euro 1 (ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II immatricolati prima del 17/06/02 e motoveicoli non conformi alle direttive 2002/51/CE fase A e 003/77/CE immatricolati prima del 01/01/2003);
2. Le limitazioni di cui al punto 1 punto 1 punto 1 non si applicano ai veicoli il cui conducente, non residente nel Comune di Foligno, percorra la S.P. 444 da e per Montefalco, ai soli fini dell'attraversamento del perimetro di validità della presente ordinanza;
3. Le limitazioni di cui al punto 1 punto 1 punto 1 non si applicano, inoltre, ai veicoli provenienti da Spello
(lato Paciana, nuovo tratto stradale in prosecuzione di Via Vasari) e diretti a Bevagna
per i quali è consentita la percorrenza di via Vasari, in direzione della S.S. 316;
4. Di stabilire il divieto di circolazione con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per tutti gli autoveicoli omologati in una classe inferiore o uguale ad "EURO 1" e per i motoveicoli non omologati ai sensi delle Direttive EURO 1 e successive nel centro storico del Comune di Foligno, così come definito nell'allegato cartografico al presente provvedimento (perimetro " (perimetro "A" (perimetro "A" - Centro Storico Centro Storico Centro Storico).
5. Di stabilire il divieto di circolazione nei giorni festivi, dalle ore 13.00 alle 19.00, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla revoca dello stesso, per tutti gli autoveicoli omologati in una classe inferiore ad "EURO 5", e per i motoveicoli non omologati ai sensi delle Direttive EURO 1 e successive nella porzione di centro storico del Comune di Foligno, così come definito nell'allegato cartografico al presente provvedimento (perimetro festivo del Centro Storic perimetro festivo del Centro Storico perimetro festivo del Centro Storico).
6. In concomitanza con l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 5, punto 5, punto 5, viene consentito l'accesso in Via Garibaldi, a partire dall'intersezione con Via A. Bolletta - Via
Oberdan, limitatamente ai veicoli diretti all'area di parcheggio di P.za Ercole Giacomini e all'area di parcheggio laterale di Via Garibaldi, ubicata all'altezza dei civici n° 148 -154, ed alle ulteriori categorie di veicoli autorizzati in deroga con il presente provvedimento. Sempre in concomitanza con l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 5 viene temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione in Via Garibaldi, nel tratto compreso tra P.za Ercole Giacomini e l'intersezione con Via dei
Molini, al fine di consentire il corretto deflusso dei veicoli in uscita da P.za Ercole Giacomini con percorrenza di Via Garibaldi in direzione di Via A. Bolletta-Via Oberdan e successiva uscita con svolta a Sx in Via dei Molini. Con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente punto viene attivato il servizio navetta dai principali parcheggi di scambio con il centro città.
7. Di stabilire che l'accesso degli autoveicoli adibiti al trasporto merci e l'esecuzione delle
relative operazioni di carico e scarico all'interno del Centro Storico (perimetro "A" perimetro "A"
dell'allegato cartografico) possono essere svolte dell'allegato cartografico esclusivamente dalle ore 7 alle ore 11e dalle ore 15,30 alle ore 17 di ogni giorno lavorativo.
8. Di stabilire che le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di spazzamentos tradale, nonché il transito dei mezzi a tal fine destinati, nelle vie dell'anello di comunicazione esterno (via IV Novembre, Viale XVI Giugno, Viale F.lli Bandiera, Viale N. Sauro, Viale Mezzetti, Viale F. Ottaviani, Viale C. Battisti), possono essere svolte esclusivamente al di fuori degli orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 9.00 e tra le ore 13.00 e le ore 14.00, fatta eccezione per i tratti stradali ove è già prevista la programmazione delle operazioni di pulizia e spazzamento, in determinati giorni e orari individuati con relativa segnaletica stradale;
9. Di applicare e far osservare da parte di tutti i cittadini, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le seguenti misure minime per la tutela e il risanamento dell'atmosfera:
• abbassare le temperature di almeno 1 °C negli ambienti di vita riscaldati da impianti alimentati da combustibile non gassoso, che dovranno quindi risultare limitate secondo la classificazione degli edifici di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm., così come modificato e parzialmente sostituito dal DPR 16 aprile 2013, n. 74, come sotto specificato:
a massimi 19 °C negli edifici con classificazione: a massimi 19 °C negli edifici con classificazione:
E.1 - residenze e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
Comune di Foligno ORDINANZA n. 12 del 27/01/2015 3
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
E.7 - attività scolastiche a partire da livello medio-inferiore;
- a massimi 17 °C negli edifici con classificazione: a massimi 17 °C negli edifici con classificazione:
E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;
10. Le disposizioni di cui al precedente punto 9 non si applicano agli edifici con classificazione E.3 adibiti a ospedali, cliniche a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
11. Le disposizioni di cui al precedente punto 9, fatta sempre eccezione per la classificazione E.3, andranno invece applicate a tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dalla tipologia di combustibile impiegato per i relativi impianti;
12. L'obbligo, nell'intero territorio comunale, di spegnimento dei motori dei mezzi adibiti al trasporto pubblico nelle fasi di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli adibiti al trasporto merci durante le fasi di carico e scarico, e dei motori degli altri veicoli in genere durante la sosta.
13. Di confermare le misure di emergenza già attuate dal Comune di Foligno e previste dal piano regionale della qualità dell'aria ("Provvedim Provvedimenti eccezionali di blocco del traffico Provvedimenti eccezionali di blocco del traffico), enti eccezionali di blocco del traffico qualora la concentrazione di PM10, misurata dalla stazione della rete di monitoraggio regionale, risulti superiore al valore di 50 microgrammi/m3 per tre giorni consecutivi e le previsioni a 72 ore sulle concentrazioni di PM10, eseguite da ARPA Umbria, facciano prevedere ulteriori tre superamenti del medesimo parametro; a tal fine si applicano le misure di limitazione al traffico indicate ai punti 1 e 2 d punti 1 e 2 del presente provvedimento e nel 1 e 2 del presente provvedimento e nel perimetro ivi indicato ("Ambito di riduzione del traffico"), affico , finoal rientro nella norma del parametro PM10 al di sotto della media giornaliera di 50 microgrammi/m3 e, comunque, per almeno due giorni lavorativi;
14. Di estendere la medesima misura di cui al precedente punto 13 punto 13 punto 13 al caso in cui, a
prescindere dalle previsioni effettuate da ARPA Umbria, si sia verificato il superamento
dei limiti di concentrazione di 50 microgrammi/m3
per sei giorni consecutivi, fino al
rientro nella norma del parametro PM10, al di sotto della media giornaliera di 50
microgrammi/m3;
15. Il Comando di Polizia Municipale, qualora ne ricorra l'effettiva necessità, fermo restando
le disposizioni della presente Ordinanza, potrà adottare, all'occorrenza, ulteriori
provvedimenti collaterali ed integrativi in materia di circolazione, al fine di assicurare la
fluidità dei flussi veicolari e pedonali ed anche al fine di prevenire e risolvere eventuali
ingorghi della circolazione;
16. Nei periodi di emergenza così come definiti nei precedente punti 13 e 14, 13 e 14, 13 e 14, fermo
restando i divieti espressamente previsti dalla legge, è vietata l'accensione di fuochi
all'aperto nell'intero territorio comunale;
17. Sono esclusi esclusi esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:
• veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel;
• veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'Art. 381 del DP.R. 16.12.1992, n. 495; • veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
• veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico - sanitario;
• veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione e Protezione Civile;
• veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua - luce - gas - telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile; veicoli dei dipendenti delle Aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza, nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione aziendale di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casalavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive Aziende dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
• veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
• veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio dir eperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;
• veicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 120 minuti), veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e chiesa interessata;
• veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
• veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
• veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
• veicoli del servizio postale;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
• veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza;
• macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.), nonché mezzi adibiti a trasporto merci e materiali in opera per lavori in corso presso cantieri;
• veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
• veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
• veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
• veicoli utilizzati da lavoratori che svolgono attività in più plessi e che devono spostarsi da una sede all'altra durante l'orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze gli stessi dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal responsabile di riferimento attestante l'orario e il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all'altra;
• veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l'effettiva urgenza;
• veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida;
• autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;
• veicoli diretti alle farmacie per l'acquisto di medicinali o presidi medici prescritti con relativa ricetta medica;
• veicoli utilizzati dai ministri di culto per raggiungere i luoghi interessati da funzioni o celebrazioni religiose;
• veicoli in uscita dalla sede o dal luogo di lavoro per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto che conduce al punto di dimora e/o di residenza, comprovata da relativa documentazione;
• veicoli provenienti dalle scuole materne e asili nido a tempo pieno, esclusivamente per la giornata del lunedì;
• le disposizioni di cui al punto 1 punto 1 punto 1 del presente provvedimento, relative alle giornate
programmate di chiusura del traffico, non si applicano nelle giornate del 1 e 2 novembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, Festività della Madonna del Pianto, 24 gennaio, Fiera di San Feliciano, Pasqua e lunedì dell'Angelo, qualora ricorrano nel periodo di validità del presente provvedimento, in occasione delle giornate programmate per lo svolgimento delle selezioni presso la caserma militare Gonzaga di viale Mezzetti (Centro Nazionale di Reclutazione dell'Esercito), sulla base dei relativi elenchi che verranno inviati dal Centro stesso, in occasione delle giornate previste per lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Sant'Eraclio, limitatamente alla sola fascia oraria pomeridiana e per la
partecipazione ad eventi di interesse regionale e nazionale o comunque di particolare rilevanza adottando un ulteriore provvedimento;
17.a Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 punti 4, 5 e 6 punti 4, 5 e 6 i veicoli dei residenti, nell'ambito urbano circoscritto dai relativi perimetri, solamente al
di fuori dei giorni e delle fasce orarie di vigenza dei divieti previsti nei precedenti punti 1, 13 e 14; 1, 13 e 14;
INVITA
18. Tutti i titolari di impianti termici alimentati a combustibili gassosi a ridurre i valori massimi delle temperature ambiente di almeno 1 °C uniformandosi, secondo le varie classificazioni degli edifici sopra specificate, alle indicazioni disposte al precedente punto 9 punto 9;
19. Le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione inquinanti in atmosfera;
20. La popolazione ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito specificate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni inquinanti in atmosfera:
a) durante i giorni festivi del periodo novembre - marzo a non utilizzare il trasporto veicolare privato nel centro storico di Foligno e a limitarne l'utilizzo in tutta l'area urbana;
b) rispettare gli orari di accensione degli impianti termici;
c) rispettare rigorosamente le disposizioni relative ai controlli periodici degli impianti termici;
d) dotare i radiatori di regolatori termostatici;
e) preferire la bicicletta agli altri mezzi di trasporto a motore;
f) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego dei propri autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentato a benzina o diesel, e dei propri motoveicoli e ciclomotori;
g) mantenere l'efficienza dei propri autoveicoli sottoponendoli a verifiche periodiche agli scarichi, con particolare riferimento a quelli non catalizzati, verificando anche la corretta pressione dei pneumatici;
h) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per contribuire alla diminuzione dei veicoli circolanti;
i) adottare idonei comportamenti alla guida tenendo una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
j) preferire, nell'acquisto di automobili nuove, quelle costruite con criteri volti alla riduzione degli inquinanti;
21. Al fine di facilitare l'azione di vigilanza si consiglia di esporre i documenti (contrassegno,
certificazione, attestazione, ecc.) comprovanti le suddette deroghe di cui al punto 17 punto 17 punto 17, in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le autocertificazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
INCARICA
22. L'Area Lavori Pubblici della predisposizione e dell'apposizione della segnaletica stradale
e dei relativi sbarramenti e della realizzazione degli interventi tecnici necessari per l'attuazione delle disposizioni della presente Ordinanza, inerenti la disciplina della circolazione stradale, secondo le modalità e le forme previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione;
23. Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze di polizia del controllo circa il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
24. Il personale del Servizio Ambiente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di segnalare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, via posta elettronica, la condizione per la quale gli stessi dovranno immediatamente attuare le disposizioni di cui ai punti 13 e 14 del presente provvedimento, senza ulteriore necessità di disposizioni in merito al fine di garantire una maggiore tempestività di attuazione delle misure di emergenza previste; medesima
comunicazione a mezzo posta elettronica sarà inviata al Sindaco al fine di valutare eventuali diversi provvedimenti, nonché all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Stampa al fine di dare adeguata informazione alla cittadinanza;
AVVISA
25. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1 punti 1,3,4,5,13 e 14 punti 1,3,4,5,13 e 14 comporterà l'applicazione ,3,4,5,13 e 14 della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 164,00 a Euro 663,00, importo così aggiornato con decorrenza dal 01/01/2015 ai sensi del Decreto Interministeriale 16 dicembre 2014) prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
26. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1 punto 12 punto 12 della presente Ordinanza è punita ai sensi della specifica disposizione di cui all'art. 157, comma 2, 7/bis e 8 del D.Lgs.
30/04/1992 nr. 285 (Codice della Strada);
26. 1 L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 7 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 a Euro 169,00, prevista ai sensi delle specifiche disposizioni di cui all'art. 7
g) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii;
27. L'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza, fatta salval'applicazione delle specifiche disposizioni di Legge in materia, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi delle disposizioni del Regolamento comunale delle sanzioni amministrative (adottato con Deliberazione del C.C. n° 7 del 22/01/2004) in relazione all'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.
RAPPRESENTA
28. Ulteriori misure di contenimento delle emissioni conseguiranno all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in materia di traffico urbano e mobilità.
29. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica secondo tempi e modalità previste dalla legge.
30. Il presente provvedimento è modificativo e integrativo della ordinanza nr. 675 del 29/12/2014 e ne sostituisce integralmente il dispositivo ordinatorio.
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