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Associazione dei volontari, rimborso forfettario tassato

 

 

Il rimborso forfettario dell'Associazione ai volontari è da qualificarsi fiscalmente quale compenso da assoggettare a tassazione. La Cassazione, con ordinanza 23 novembre 2015, n. 23890, fa il punto della situazione con riguardo alla qualificazione fiscale delle erogazioni elargite dall'Associazione ai propri


volontari, giungendo alla conclusione che il rimborso spese forfettario, in assenza di specifici collegamenti con le spese effettivamente sostenute dai percettori è da ritenersi a tutti gli effetti compenso da assoggettare a tassazione.

La Corte controverte la Sentenza della Commissione tributaria regionale, secondo cui le somme in questione dovevano considerarsi rimborsi spese effettivamente sostenuti dai volontari, e non compensi «sia per l'esiguità della somma annua corrisposta, sia per le modalità di pagamento».

La motivazione dell'Ordinanza fonda le proprie origini sulla natura di tali esborsi, non qualificabili quali rimborsi spese, in assenza di un loro specifico collegamento con spese, «singolarmente individuate ed effettivamente sostenuto dai percettori».

Sul piano probatorio, grava sul contribuente che contesti la pretesa erariale, l'onere di documentare il sostenimento di tali costi di cui le somme erogate dall'Associazione costituirebbero specifico rimborso.

In sostanza, a parere dei Massimi Giudici, la disposizione (art. 2, secondo comma, legge 266191) tenderebbe a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ovvero, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro. A tal fine i rimborsi spese a ciascun volontario, per essere qualificati come tali, per un verso, devono essere connessi «a spese effettivamente sostenute», e per l'altro devono rientrare in «limiti preventivamente stabiliti».

La Corte, recependo la censura dell'Ufficio secondo cui «tali rimborsi non avevano documentazione a supporto ed erano erogati in misura forfettaria», muovendo dal difetto di motivazione della sentenza gravata, accoglieva il ricorso.



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